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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

26147
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di

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1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel

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2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.

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della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622: a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al

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2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

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, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della

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1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e

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del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza prevista dal

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1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è competente

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procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale

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3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle

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3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il

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4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o

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2. Nello stesso modo la corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara l'inammissibilità, la

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Cognizione della corte di cassazione

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Deliberazione della corte di appello

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Competenza della corte di assise

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Deliberazione della corte di appello

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Procedimento davanti alla corte di appello

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1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte assume

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concesso l'estradizione, l'autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il ministro di grazia e

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1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di

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2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata

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1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il

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1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza

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2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.

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4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

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inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

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Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

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8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli

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1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna

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2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

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Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

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2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127.

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deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al

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della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di

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3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

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1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

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2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

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1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.

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3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.

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3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

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2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.

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3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

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4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello

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3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.

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5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.

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9. In ogni caso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

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